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STATUTO  dell'I.P.A.B. CASA DEL FANCIULLO

ART. 1 ORIGINE
L’Opera Pia Casa del Fanciullo Sacro Cuore, con sede in Carini Via Sardegna n. 4, fu fondata con atto dell’11.10.1953 n. 9.473 di repertorio rogato dal Notaio Gaspare Roberto Di Vita da Carini.
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ART. 2 PATRIMONIO
Il patrimonio immobiliare dell’I.P.A.B. Casa del Fanciullo è costituito dai seguenti beni immobili: tre corpi di fabbrica, ubicati in Carini Via Sardegna n. 4 iscritti in Catasto alla partita 2036 Fg. 26 p.lla 1518 (Edificio A), p.lla 1519 (Edificio B) e p.lla 1509 (Edificio C) e un terreno dell’estensione di circa mq. 8.500 foglio n. 26 p.lle 140/b e 141/a, donato dal Comune di Carini alla Istituzione con atto del 18 Ottobre 1953 n. 9499 di repertorio rogato dal Notaio Gaspare Roberto di Vita.
La destinazione funzionale di ciascuno degli edifici di proprietà è la seguente:
L’edificio denominato A è destinato, al piano terra e al piano primo, alla erogazione di attività di riabilitazione funzionale e sociale, in regime ambulatoriale e domiciliare, in convenzione con la A.U.S.L. n. 6 di Palermo.
L’edificio denominato B è destinato alla gestione di un centro aggregativo per minori – inabili
L’edificio denominato C è destinato alla gestione di un centro diurno e di un centro di terapia occupazionale per soggetti disabili.
Il vincolo di destinazione funzionale alla attività di riabilitazione funzionale e sociale, in regime ambulatoriale e domiciliare, previsto sull’edificio A, verrà meno nell’ipotesi di mancato rinnovo della convenzione con la A.U.S.L. n. 6 o di mancato ampliamento della stessa.
I vincoli posti sugli edifici B e C, in quanto legati alla concessione di un finanziamento regionale in conto capitale, in ogni caso non potranno essere variati per almeno un trentennio dalla data di consegna definitiva.
Tutti i beni immobili individuati nel presente articolo, in quanto destinati all’esercizio di un pubblico servizio, costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell’art. 828 comma 2 c.c.
Analoga disposizione di applica ai beni mobili acquistati per l’esercizio di un pubblico servizio.
Al patrimonio indisponibile si applicano le disposizioni di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili non facenti parte del patrimonio indisponibile sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della Regione.
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ART. 3 ATTIVITA’
La funzione istituzionale dell’I.P.A.B. consiste nel promuovere (nel Distretto n. 34 e nel più ampio ambito territoriale eventualmente assegnato) la integrazione socio – sanitaria nei settori cui fanno riferimento le legislazioni nazionale e regionale, concernenti la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio – sanitari.
Tale funzione viene svolta dall’I.P.A.B. secondo le indicazioni dettate dalla Regione Siciliana (e dagli Organismi da essa deputati alla integrazione socio sanitaria) ed in costante raccordo con le Istituzioni titolari delle funzioni sociale, sanitaria e socio/sanitaria.
L’I.P.A.B. persegue la propria funzione istituzionale attraverso l’organizzazione di attività socio assistenziali e la erogazione di servizi sanitari, socio sanitari, culturali, educativi e formativi in favore di soggetti che – secondo la normativa nazionale e regionale- necessitano di interventi integrati socio sanitari.
Può inoltre promuovere, organizzare e gestire – sia per conto proprio che di terzi- attività di carattere scientifico e culturale, nonché corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Le attività e i servizi summenzionati possono essere, rispettivamente, svolte ed erogati, attraverso una delle seguenti forme:
Gestione diretta.
Delegazione interorganica. In tale ipotesi, l’I.P.A.B. può affidare direttamente la gestione dei propri servizi a soggetti terzi, solo ove ricorrano i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di in house providing: esercizio da parte dell’I.P.A.B., sul soggetto affidatario di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; svolgimento da parte del soggetto affidatario della propria attività esclusivamente nei confronti dell’I.P.A.B. Le succitate condizioni dovranno sussistere al momento della costituzione del soggetto terzo e per tutta la durata dell’affidamento. Il venire meno di una delle predette condizioni determina la revoca immediata dell’affidamento del servizio.
Partenariato pubblico e pubblico - privato non istituzionalizzato (da realizzarsi, ad esempio, attraverso: la sottoscrizione di protocolli di intesa, accordi di programma o di partenariato e ad ogni forma di collaborazione non strutturata prevista dalla legislazione vigente).
Partenariato pubblico e pubblico - privato istituzionalizzato (da realizzarsi, ad esempio, attraverso: la costituzione e/o partecipazione a società di persona o società di capitali, anche unipersonali; la promozione e partecipazioni a sperimentazioni gestionali; la istituzione o partecipazione a fondazioni di diritto privato).
L’affidamento diretto del servizio ad una società mista costituita dall’I.P.A.B. deve avvenire alle seguenti condizioni:
1) La selezione del partner privato deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme interne e dei principi generali del Trattato istitutivo della CE a tutela della concorrenza (parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità), secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; ovvero nel rispetto dei presupposti previsti dalla diversa disciplina applicabile.
2) La missione della società (avente ad oggetto lo svolgimento di determinati servizi) deve essere definita ed individuata esattamente negli atti di gara per la scelta del socio privato, e deve essere garantita una sostanziale corrispondenza tra i servizi programmati e quelli effettivamente affidati.
3) La durata della relazione di partenariato deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza, al di là di quanto sia necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti ed una ragionevole rendita dei capitali investiti.
4) Lo statuto della società deve attribuire all’I.P.A.B. gli opportuni strumenti per verifica della economicità della gestione e della qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze della utenza.
In ogni caso, la erogazione dei servizi (attraverso una delle quattro forme di gestione summenzionate) deve essere improntata ai seguenti principi:
Le attività devono essere svolte sotto il controllo e la direzione dell’I.P.A.B.
L’indirizzo politico ed il controllo di ogni attività spetta all’organo di governo dell’I.P.A.B., la direzione al Segretario della stessa.
Le attività dovranno essere funzionali al sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari attivato nel Distretto n. 34 (o nel diverso ambito territoriale assegnato).
Le attività dovranno essere svolte senza scopo di lucro.
I costi relativi alle attività dovranno essere coperti esclusivamente con le relative entrate.
Non potranno essere avviate attività che, al momento della predisposizione del piano economico, non consentano la copertura di tutti i costi ad essa relativi.
L’I.P.A.B. dovrà provvedere alla tempestiva interruzione dei servizi che – difformemente dal piano finanziario approvato- non consentano la piena copertura dei relativi costi.
La erogazione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi previsti, per il settore di intervento, dalla normativa nazionale o regionale di riferimento.
La disciplina della attivazione e del funzionamento delle singole attività è rimessa ad appositi regolamenti interni.
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ART. 4 ABROGATO
ART. 5 ABROGATO
ART. 6 ABROGATO
ART. 7 ABROGATO
ART. 8 ABROGATO
ART. 9 ABROGATO
ART. 10 ABROGATO
ART. 11 ABROGATO
ART. 12 ABROGATO
ART. 13 ABROGATO
ART. 14 ABROGATO
ART. 15 ABROGATO
ART. 16 ABROGATO


CAPO II° DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16 Bis DISTINZIONE DELLE COMPETENZE.
All’I.P.A.B. si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
In particolare, i poteri di indirizzo politico – amministrativo e controllo spettano agli organi di governo dell’I.P.A.B.
La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta al Segretario incaricato di funzioni dirigenziali, secondo le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.
Art. 16 ter. ORGANI DI GOVERNO
Gli organi di Governo dell’I.P.A.B. sono il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.
I predetti organi restano in carica per cinque anni e non possono essere immediatamente confermati per il successivo quinquennio.
Il divieto di cui al comma precedente opera anche nell’ipotesi in cui il mandato abbia avuto una durata inferiore ai cinque anni.
Il divieto della riconferma opera esclusivamente in relazione alle gestioni ordinarie.
La gestione commissariale non costituisce ipotesi di interruzione ai fini del rispetto della disposizione di cui al comma 2.
Non possono essere in ogni caso riconfermati i consiglieri che con la loro condotta abbiano dato luogo a gestioni commissariali ad acta o a scioglimento del Consiglio per gravi inadempienze o che si siano dimessi, senza giusta causa, da un precedente consiglio di amministrazione.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3,4,5,6 del presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che sono stati designati componenti del Consiglio di Amministrazione prima della entrata in vigore del presente statuto.
Il funzionamento degli organi di governo è rimesso a disposizioni di ordine regolamentare.
Le succitate cariche sono onorifiche: il Presidente e i Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.
Ad essi, inoltre, non spetta alcun rimborso di spese che non siano state autorizzate preventivamente o che non siano riconosciute indispensabili all’adempimento del mandato.
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ART. 17. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I Consiglieri sono nominati con decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e vengono designati come di seguito:
1) Uno dall’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali.
2) Uno dall’Assessore Regionale della Sanità.
3) Uno dal Sindaco del Comune di Carini.
4) Uno dal Comitato dei Sindaci del Distretto n. 34 a maggioranza assoluta dei componenti.
5) Uno dal Direttore Generale della A.S.L. n. 6 di Palermo.
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ART. 17 bis: CRITERI PER RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE E DI PRESIDENTE. (abrogato)
ART. 18 ABROGATO
ART. 19 ABROGATO


ART. 20 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso.
La relativa delibera è trasmessa ai Soggetti proponenti e all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, per gli adempimenti di competenza.

CAPO III° ADUNANZE A ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l’approvazione del conto consuntivo, del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi della normativa vigente in materia; le altre ogni qualvolta le richiede un motivo urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio stesso.
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ART. 22

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti.
Quando si tratta di questioni concernenti persone, hanno luogo sempre a voti segreti.
Per la validità delle adunanze non è computato chi – avendo interesse, giusta art. 15 della legge 17 Luglio 1890 n. 6972- non può prendere parte alle deliberazioni.
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ART. 23

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
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Art. 24 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; all’individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico – finanziarie da destinare al raggiungimento delle finalità perseguite, tenuto conto della specificità dei servizi da erogare e della tipologia dei finanziamenti assentiti; all’approvazione dei bilanci; alla verifica dell’azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e all’adozione dei provvedimenti conseguenti; all’approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti interni e degli atti deliberativi sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi della normativa regionale vigente.
Le funzioni del consiglio di amministrazione potranno essere ulteriormente precisate, in relazione alle specifiche attività dell’Ente, in atti regolamentari, fermo restando il principio della distinzione delle competenze”
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ART. 25: ABROGATO.

ART. 26 IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Presidente deve assicurare il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione.
A tal fine deve:
garantire che tutti i consiglieri siano adeguatamente e preventivamente informati sulle materie all’ordine del giorno
fissare l’ordine del giorno, in costante raccordo con il Segretario
convocare il Consiglio di Amministrazione per la discussione delle materie rimesse alla competenza di quest’ultimo dalla legge e dal presente statuto, o che siano ad esso sottoposte dal Segretario.
Garantire la esecuzione delle deliberazioni consiliari
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio. In tal caso, dovrà convocare tempestivamente una riunione del Consiglio di Amministrazione, entro il primo giorno utile, per la ratifica.
Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal componente più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

ART. 26 bis: ABROGATO
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CAPO IV° GESTIONE DELL’I.P.A.B.

ART. 26 TER. GESTIONE DELL’I.P.A.B.

La gestione dell’I.P.A.B e la relativa attività amministrativa spettano al Segretario, cui sono attribuiti i compiti – inclusa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnino l’Ente verso l’esterno- non compresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni proprie degli organi di governo.
In particolare il Segretario è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi, progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo di rapporti sindacali, di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
Il Segretario coadiuva il Presidente nel compito di garantire un buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, assiste alle sedute del medesimo, ne redige i verbali e cura la esecuzione delle relativa deliberazioni.
Non partecipa alle deliberazioni che lo riguardano direttamente e, in tal caso, le funzioni sono affidate direttamente al consigliere più giovane di età tra i presenti.
I compiti e le funzioni del Segretario, nonché i sistemi di controllo, verifica e valutazione del suo operato sono precisati in sede regolamentare.
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CAPO V° AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27. Servizio di Tesoreria.

Il Servizio di Tesoreria e di cassa dell’I.P.A.B. è affidato ad un istituto bancario, in base ad apposita convenzione deliberata dall’Organo di Governo dell’Ente.
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ART. 28

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico del Tesoriere se non sono muniti della firma del Segretario.
ART. 29.
Le modalità di assunzione, la dotazione organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento interno.
ART. 30
La disciplina della attivazione e del funzionamento dei servizi attivati dall’I.P.A.B., per quanto non previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, è rimessa ad appositi regolamenti interni di organizzazione.
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CAPO VI° ART. 31.
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentali vigenti, sia a livello nazionale che regionale, nel settore di riferimento.

Il Commissario Straordinario Il Segretario dell’Ente
(Francesco Fricano) (dott.ssa Annalisa Zarrillo)
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