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STATUTO dell'I.P.A.B. CASA DEL FANCIULLO
ART. 1 ORIGINE
L’Opera Pia Casa del Fanciullo Sacro Cuore, con sede in Carini Via Sardegna n.
4, fu fondata con atto dell’11.10.1953 n. 9.473 di repertorio rogato dal Notaio
Gaspare Roberto Di Vita da Carini.
ART. 2 PATRIMONIO
Il patrimonio immobiliare dell’I.P.A.B. Casa del Fanciullo è costituito dai
seguenti beni immobili: tre corpi di fabbrica, ubicati in Carini Via Sardegna n.
4 iscritti in Catasto alla partita 2036 Fg. 26 p.lla 1518 (Edificio A), p.lla
1519 (Edificio B) e p.lla 1509 (Edificio C) e un terreno dell’estensione di
circa mq. 8.500 foglio n. 26 p.lle 140/b e 141/a, donato dal Comune di Carini
alla Istituzione con atto del 18 Ottobre 1953 n. 9499 di repertorio rogato dal
Notaio Gaspare Roberto di Vita.
La destinazione funzionale di ciascuno degli edifici di proprietà è la seguente:
L’edificio denominato A è destinato, al piano terra e al piano primo, alla
erogazione di attività di riabilitazione funzionale e sociale, in regime
ambulatoriale e domiciliare, in convenzione con la A.U.S.L. n. 6 di Palermo.
L’edificio denominato B è destinato alla gestione di un centro aggregativo per
minori – inabili
L’edificio denominato C è destinato alla gestione di un centro diurno e di un
centro di terapia occupazionale per soggetti disabili.
Il vincolo di destinazione funzionale alla attività di riabilitazione funzionale
e sociale, in regime ambulatoriale e domiciliare, previsto sull’edificio A,
verrà meno nell’ipotesi di mancato rinnovo della convenzione con la A.U.S.L. n.
6 o di mancato ampliamento della stessa.
I vincoli posti sugli edifici B e C, in quanto legati alla concessione di un
finanziamento regionale in conto capitale, in ogni caso non potranno essere
variati per almeno un trentennio dalla data di consegna definitiva.
Tutti i beni immobili individuati nel presente articolo, in quanto destinati
all’esercizio di un pubblico servizio, costituiscono patrimonio indisponibile,
soggetto alla disciplina dell’art. 828 comma 2 c.c.
Analoga disposizione di applica ai beni mobili acquistati per l’esercizio di un
pubblico servizio.
Al patrimonio indisponibile si applicano le disposizioni di cui alle leggi
nazionali e regionali vigenti.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili non facenti
parte del patrimonio indisponibile sono assoggettati alla preventiva
autorizzazione della Regione.
ART. 3 ATTIVITA’
La funzione istituzionale dell’I.P.A.B. consiste nel promuovere (nel Distretto
n. 34 e nel più ampio ambito territoriale eventualmente assegnato) la
integrazione socio – sanitaria nei settori cui fanno riferimento le legislazioni
nazionale e regionale, concernenti la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e socio – sanitari.
Tale funzione viene svolta dall’I.P.A.B. secondo le indicazioni dettate dalla
Regione Siciliana (e dagli Organismi da essa deputati alla integrazione socio
sanitaria) ed in costante raccordo con le Istituzioni titolari delle funzioni
sociale, sanitaria e socio/sanitaria.
L’I.P.A.B. persegue la propria funzione istituzionale attraverso
l’organizzazione di attività socio assistenziali e la erogazione di servizi
sanitari, socio sanitari, culturali, educativi e formativi in favore di soggetti
che – secondo la normativa nazionale e regionale- necessitano di interventi
integrati socio sanitari.
Può inoltre promuovere, organizzare e gestire – sia per conto proprio che di
terzi- attività di carattere scientifico e culturale, nonché corsi di formazione
professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Le attività e i servizi summenzionati possono essere, rispettivamente, svolte ed
erogati, attraverso una delle seguenti forme:
Gestione diretta.
Delegazione interorganica. In tale ipotesi, l’I.P.A.B. può affidare direttamente
la gestione dei propri servizi a soggetti terzi, solo ove ricorrano i requisiti
fissati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di in house providing:
esercizio da parte dell’I.P.A.B., sul soggetto affidatario di un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi; svolgimento da parte del
soggetto affidatario della propria attività esclusivamente nei confronti dell’I.P.A.B.
Le succitate condizioni dovranno sussistere al momento della costituzione del
soggetto terzo e per tutta la durata dell’affidamento. Il venire meno di una
delle predette condizioni determina la revoca immediata dell’affidamento del
servizio.
Partenariato pubblico e pubblico - privato non istituzionalizzato (da
realizzarsi, ad esempio, attraverso: la sottoscrizione di protocolli di intesa,
accordi di programma o di partenariato e ad ogni forma di collaborazione non
strutturata prevista dalla legislazione vigente).
Partenariato pubblico e pubblico - privato istituzionalizzato (da realizzarsi,
ad esempio, attraverso: la costituzione e/o partecipazione a società di persona
o società di capitali, anche unipersonali; la promozione e partecipazioni a
sperimentazioni gestionali; la istituzione o partecipazione a fondazioni di
diritto privato).
L’affidamento diretto del servizio ad una società mista costituita dall’I.P.A.B.
deve avvenire alle seguenti condizioni:
1) La selezione del partner privato deve avvenire mediante procedure ad evidenza
pubblica e nel rispetto delle norme interne e dei principi generali del Trattato
istitutivo della CE a tutela della concorrenza (parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità), secondo le linee di indirizzo
emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche; ovvero nel rispetto dei presupposti previsti dalla diversa
disciplina applicabile.
2) La missione della società (avente ad oggetto lo svolgimento di determinati
servizi) deve essere definita ed individuata esattamente negli atti di gara per
la scelta del socio privato, e deve essere garantita una sostanziale
corrispondenza tra i servizi programmati e quelli effettivamente affidati.
3) La durata della relazione di partenariato deve essere fissata in modo da non
restringere o limitare la libera concorrenza, al di là di quanto sia necessario
per garantire l’ammortamento degli investimenti ed una ragionevole rendita dei
capitali investiti.
4) Lo statuto della società deve attribuire all’I.P.A.B. gli opportuni strumenti
per verifica della economicità della gestione e della qualità dei servizi, anche
in relazione alle esigenze della utenza.
In ogni caso, la erogazione dei servizi (attraverso una delle quattro forme di
gestione summenzionate) deve essere improntata ai seguenti principi:
Le attività devono essere svolte sotto il controllo e la direzione dell’I.P.A.B.
L’indirizzo politico ed il controllo di ogni attività spetta all’organo di
governo dell’I.P.A.B., la direzione al Segretario della stessa.
Le attività dovranno essere funzionali al sistema integrato di interventi e
servizi sociali e socio sanitari attivato nel Distretto n. 34 (o nel diverso
ambito territoriale assegnato).
Le attività dovranno essere svolte senza scopo di lucro.
I costi relativi alle attività dovranno essere coperti esclusivamente con le
relative entrate.
Non potranno essere avviate attività che, al momento della predisposizione del
piano economico, non consentano la copertura di tutti i costi ad essa relativi.
L’I.P.A.B. dovrà provvedere alla tempestiva interruzione dei servizi che –
difformemente dal piano finanziario approvato- non consentano la piena copertura
dei relativi costi.
La erogazione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto degli standard strutturali
ed organizzativi previsti, per il settore di intervento, dalla normativa
nazionale o regionale di riferimento.
La disciplina della attivazione e del funzionamento delle singole attività è
rimessa ad appositi regolamenti interni.
ART. 4 ABROGATO
ART. 5 ABROGATO
ART. 6 ABROGATO
ART. 7 ABROGATO
ART. 8 ABROGATO
ART. 9 ABROGATO
ART. 10 ABROGATO
ART. 11 ABROGATO
ART. 12 ABROGATO
ART. 13 ABROGATO
ART. 14 ABROGATO
ART. 15 ABROGATO
ART. 16 ABROGATO
CAPO II°
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 16 Bis DISTINZIONE DELLE COMPETENZE.
All’I.P.A.B. si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di
indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
In particolare, i poteri di indirizzo politico – amministrativo e controllo
spettano agli organi di governo dell’I.P.A.B.
La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta al Segretario
incaricato di funzioni dirigenziali, secondo le vigenti disposizioni, ivi
comprese quelle di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.
Art. 16 ter. ORGANI DI GOVERNO
Gli organi di Governo dell’I.P.A.B. sono il Consiglio di Amministrazione ed il
Presidente.
I predetti organi restano in carica per cinque anni e non possono essere
immediatamente confermati per il successivo quinquennio.
Il divieto di cui al comma precedente opera anche nell’ipotesi in cui il mandato
abbia avuto una durata inferiore ai cinque anni.
Il divieto della riconferma opera esclusivamente in relazione alle gestioni
ordinarie.
La gestione commissariale non costituisce ipotesi di interruzione ai fini del
rispetto della disposizione di cui al comma 2.
Non possono essere in ogni caso riconfermati i consiglieri che con la loro
condotta abbiano dato luogo a gestioni commissariali ad acta o a scioglimento
del Consiglio per gravi inadempienze o che si siano dimessi, senza giusta causa,
da un precedente consiglio di amministrazione.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3,4,5,6 del presente articolo si applicano
anche nei confronti di coloro che sono stati designati componenti del Consiglio
di Amministrazione prima della entrata in vigore del presente statuto.
Il funzionamento degli organi di governo è rimesso a disposizioni di ordine
regolamentare.
Le succitate cariche sono onorifiche: il Presidente e i Consiglieri prestano la
loro opera a titolo gratuito.
Ad essi, inoltre, non spetta alcun rimborso di spese che non siano state
autorizzate preventivamente o che non siano riconosciute indispensabili
all’adempimento del mandato.
ART. 17. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
I Consiglieri sono nominati con decreto dell’Assessore Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e vengono designati come di
seguito:
1) Uno dall’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali.
2) Uno dall’Assessore Regionale della Sanità.
3) Uno dal Sindaco del Comune di Carini.
4) Uno dal Comitato dei Sindaci del Distretto n. 34 a maggioranza assoluta dei
componenti.
5) Uno dal Direttore Generale della A.S.L. n. 6 di Palermo.
ART. 17 bis: CRITERI PER RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE E DI PRESIDENTE.
(abrogato)
ART. 18 ABROGATO
ART. 19 ABROGATO
ART. 20 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE.
I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non
intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso.
La relativa delibera è trasmessa ai Soggetti proponenti e all’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, per
gli adempimenti di competenza.
CAPO III°
ADUNANZE A ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 21
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle
epoche stabilite dalla legge per l’approvazione del conto consuntivo, del
bilancio di previsione e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi della
normativa vigente in materia; le altre ogni qualvolta le richiede un motivo
urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno
due dei componenti del Consiglio stesso.
ART. 22
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con
l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza
assoluta dei voti degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti.
Quando si tratta di questioni concernenti persone, hanno luogo sempre a voti
segreti.
Per la validità delle adunanze non è computato chi – avendo interesse, giusta
art. 15 della legge 17 Luglio 1890 n. 6972- non può prendere parte alle
deliberazioni.
ART. 23
I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e sono firmati da
tutti coloro che sono intervenuti.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne
viene fatta menzione.
Art. 24 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla definizione di obiettivi,
priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e
per la gestione; all’individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse
umane, materiali ed economico – finanziarie da destinare al raggiungimento delle
finalità perseguite, tenuto conto della specificità dei servizi da erogare e
della tipologia dei finanziamenti assentiti; all’approvazione dei bilanci; alla
verifica dell’azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e
all’adozione dei provvedimenti conseguenti; all’approvazione delle modifiche
statutarie, dei regolamenti interni e degli atti deliberativi sottoposti al
controllo preventivo di legittimità ai sensi della normativa regionale vigente.
Le funzioni del consiglio di amministrazione potranno essere ulteriormente
precisate, in relazione alle specifiche attività dell’Ente, in atti
regolamentari, fermo restando il principio della distinzione delle competenze”
ART. 25: ABROGATO.
ART. 26 IL PRESIDENTE.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Presidente deve assicurare il buon funzionamento del Consiglio di
amministrazione.
A tal fine deve:
garantire che tutti i consiglieri siano adeguatamente e preventivamente
informati sulle materie all’ordine del giorno
fissare l’ordine del giorno, in costante raccordo con il Segretario
convocare il Consiglio di Amministrazione per la discussione delle materie
rimesse alla competenza di quest’ultimo dalla legge e dal presente statuto, o
che siano ad esso sottoposte dal Segretario.
Garantire la esecuzione delle deliberazioni consiliari
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio. In
tal caso, dovrà convocare tempestivamente una riunione del Consiglio di
Amministrazione, entro il primo giorno utile, per la ratifica.
Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal componente
più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di
età.
ART. 26 bis: ABROGATO
CAPO IV°
GESTIONE DELL’I.P.A.B.
ART. 26 TER.
GESTIONE DELL’I.P.A.B.
La gestione dell’I.P.A.B e la relativa attività amministrativa spettano al
Segretario, cui sono attribuiti i compiti – inclusa l’adozione degli atti e dei
provvedimenti che impegnino l’Ente verso l’esterno- non compresi espressamente
dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni proprie degli organi di
governo.
In particolare il Segretario è responsabile del raggiungimento degli obiettivi
programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei
programmi, progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale, dal punto di vista organizzativo, di
direzione, coordinamento, controllo di rapporti sindacali, di istruttoria dei
procedimenti disciplinari.
Il Segretario coadiuva il Presidente nel compito di garantire un buon
funzionamento del Consiglio di amministrazione, assiste alle sedute del
medesimo, ne redige i verbali e cura la esecuzione delle relativa deliberazioni.
Non partecipa alle deliberazioni che lo riguardano direttamente e, in tal caso,
le funzioni sono affidate direttamente al consigliere più giovane di età tra i
presenti.
I compiti e le funzioni del Segretario, nonché i sistemi di controllo, verifica
e valutazione del suo operato sono precisati in sede regolamentare.
CAPO V°
AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
ART. 27. Servizio di Tesoreria.
Il Servizio di Tesoreria e di cassa dell’I.P.A.B. è affidato ad un istituto
bancario, in base ad apposita convenzione deliberata dall’Organo di Governo
dell’Ente.
ART. 28
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico del Tesoriere
se non sono muniti della firma del Segretario.
ART. 29.
Le modalità di assunzione, la dotazione organica, i diritti, i doveri, le
attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento interno.
ART. 30
La disciplina della attivazione e del funzionamento dei servizi attivati dall’I.P.A.B.,
per quanto non previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, è
rimessa ad appositi regolamenti interni di organizzazione.
CAPO VI°
ART. 31.
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni
legislative e regolamentali vigenti, sia a livello nazionale che regionale, nel
settore di riferimento.
Il Commissario Straordinario Il Segretario dell’Ente
(Francesco Fricano) (dott.ssa Annalisa Zarrillo)